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Legge N. 56 del 18/02/1989
Ordinamento della
professione di psicologo
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA promulga la seguente legge:
Articolo 1.
Definizione della
professione di psicologo.
1. La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Articolo 2.
Requisiti per l’esercizio
dell’attività di psicologo.
1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver
conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere
iscritto nell’apposito albo professionale.
2. L’esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Sono ammessi all’esame di Stato i laureati in psicologia che siano
in possesso di adeguata documentazione attestante l’effettuazione di un
tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Articolo 3.
Esercizio dell’attività
psicoterapeutica.
1. L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una
specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della
laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di
specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e
addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione
universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui
all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di
competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico
curante sono tenuti alla reciproca informazione (2).
Articolo 4.
Istituzione dell’albo.
1. E’ istituito l’albo degli psicologi.
2. Gli iscritti all’albo sono soggetti alla disciplina stabilita
dall’articolo 622 del codice penale.
Articolo 5.
Istituzione dell’ordine
degli psicologi.
1. Gli iscritti all’albo costituiscono l’ordine degli psicologi. Esso
è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di
Bolzano, a livello provinciale.
Articolo 6.
Istituzione di sedi
provinciali del consiglio regionale dell’ordine.
1. Qualora il numero degli iscritti all’albo in una regione superi le
mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in
province diverse da quella in cui ha sede l’ordine regionale e tra loro
contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell’ambito della stessa
regione.
2. L’istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell’ordine.
3. Al Consiglio dell’ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1
e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i
consigli regionali o provinciali dell’ordine.
Articolo 7.
Condizioni per l’iscrizione
all’albo.
1. Per essere iscritti all’albo è necessario: a) essere cittadino
italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui
esiste trattamento di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali
passate in giudicato per delitti che comportino l’interdizione dalla
professione; c) essere in possesso della abilitazione all’esercizio della
professione; d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti
all’estero, dimostrare di risiedere all’estero al servizio, in qualità di
psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello
Stato.
Articolo 8.
Modalità di iscrizione
all’albo.
1. Per l’iscrizione all’albo l’interessato inoltra domanda in carta
da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell’ordine, allegando il
documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c)
dell’articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e
della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.
2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro
consentito l’esercizio della libera professione.
3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull’albo
annotazione con la relativa motivazione.
Articolo 9.
Iscrizione.
1. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine, di cui al
precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro
ricevimento.
Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di
un membro, redigendo apposito verbale.
Articolo 10.
Anzianità di iscrizione
nell’albo.
1. L’anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa
deliberazione.
2. L’iscrizione nell’albo avviene secondo l’ordine cronologico della
deliberazione.
3. L’albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d’ordine di
iscrizione.
4. L’albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data
di nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall’esercizio professionale, la
relativa indicazione.
Articolo 11.
Cancellazione dall’albo.
1. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine, d’ufficio o su
richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall’albo: a) nei
casi di rinuncia dell’iscritto; b) nei casi di esercizio di libera professione
in situazione di incompatibilità; c) quando sia venuto a mancare uno dei
requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 7, salvo che, nel caso
di trasferimento della residenza all’estero, l’iscritto venga esonerato da tale
requisito.
2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver
sentito l’interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello
previsto dalla lettera a) del comma 1.
Articolo 12.
Consiglio regionale o
provinciale dell’ordine.
1. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine è composto di
sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di
quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I
componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell’albo, a norma degli
articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della
proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte
consecutive.
2. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine esercita le
seguenti attribuzioni: a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla
elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere; b)
conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario; c)
provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ordine, cura il
patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ordine e provvede alla compilazione
annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; d) cura l’osservanza
delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione; e) cura la tenuta
dell’albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed
effettua la sua revisione almeno ogni due anni; f) provvede alla trasmissione
di copia dell’albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e
giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha
sede il consiglio dell’ordine; g) designa, a richiesta, i rappresentanti
dell’ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale,
ove sono richiesti; h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge
le attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione; i) adotta
i provvedimenti disciplinari ai sensi dell’articolo 27; l) provvede agli
adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di imposte dirette.
Articolo 13.
Attribuzioni del presidente del consiglio
regionale
o provinciale dell’ordine.
1. Il presidente ha la rappresentanza dell’ordine ed esercita le
attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal
consiglio.
2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative
agli iscritti.
Articolo 14.
Riunione del consiglio
regionale o provinciale dell’ordine.
1. Il consiglio dell’ordine è convocato dal presidente almeno una
volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o
quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo
degli iscritti all’albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato,
è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da
entrambi.
Articolo 15.
Comunicazioni delle
decisioni del consiglio regionale
o provinciale dell’ordine.
1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell’ordine,
sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall’albo, sono
notificate entro venti giorni all’interessato e al procuratore della Repubblica
competente per territorio.
2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante
affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio
dell’ordine ed all’albo del comune di ultima residenza dell’interessato.
Articolo 16.
Scioglimento del consiglio
regionale o provinciale dell’ordine.
1. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine se, richiamato
all’osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono
altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta
scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all’albo.
2. In caso di scioglimento del consiglio dell’ordine, le sue funzioni
sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro
novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell’assemblea
per l’elezione del nuovo consiglio.
3. Lo scioglimento del consiglio dell’ordine e la nomina del
commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da
emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.
4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti
nell’albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei
quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell’esercizio delle sue
funzioni.
Articolo 17.
Ricorsi avverso le
deliberazioni del consiglio regionale
o provinciale dell’ordine ed
in materia elettorale.
1. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine nonché i risultati
elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per
territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il
tribunale stesso.
Articolo 18.
Termini per la presentazione dei ricorsi.
1. I ricorsi di cui all’articolo 17 sono proposti entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o
dalla proclamazione degli eletti.
2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.
Articolo 19.
Decisioni sui ricorsi.
1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell’ordine, di
cui all’articolo 17, il tribunale competente per territorio provvede in camera
di consiglio sentiti il pubblico ministero e l’interessato.
2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere
alla corte d’appello, con l’osservanza delle medesime forme previste per il
procedimento davanti al tribunale.
Articolo 20.
Elezione del consiglio
regionale o provinciale dell’ordine.
1. L’elezione del consiglio regionale o provinciale dell’ordine si
effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la
data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.
2. Il consiglio dell’ordine uscente rimane in carica fino
all’insediamento del nuovo consiglio.
3. Gli iscritti nell’albo esercitano il diritto di voto presso il
seggio istituito nella sede del consiglio dell’ordine o in altra sede prescelta
dal consiglio stesso.
4. L’avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta
raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni
prima della data fissata per la prima convocazione.
5. L’avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale
dell’ordine, contiene l’indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio
e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione.
6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni
dalla prima.
7. L’elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua
identità personale, mediante l’esibizione di un documento di identificazione
ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
8. L’elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna
chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell’urna.
9. Dell’avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore,
il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell’elenco degli
elettori.
10. E’ ammessa la votazione per corrispondenza. L’elettore chiede alla
segreteria del consiglio dell’ordine la scheda all’uopo timbrata e la fa
pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in
busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal
sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di
votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l’integrità,
apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa
apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell’urna.
11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno,
per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione,
qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.
12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente
rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora
abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell’ordine, è
costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la
visibilità dell’urna durante le operazioni elettorali.
Articolo 21.
Composizione del seggio
elettorale.
1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell’ordine
uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli
elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due
scrutatori.
2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell’ordine
esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito
da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell’ordine.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti
dell’ufficio elettorale.
Articolo 22.
Votazione.
1. Le schede per la prima e
la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato
dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell’ordine regionale o
provinciale degli psicologi. Esse, con l’indicazione della convocazione cui si
riferiscono, immediatamente prima dell’inizio della votazione, sono firmate
all’esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli
aventi diritto al voto.
2. L’elettore non può votare
per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali
arrotondamenti sono calcolati per eccesso.
3. Risultano eletti coloro
che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono
sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di
voti ricevuti seguono immediatamente nell’ordine. Qualora venga a mancare la
metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.
Articolo 23.
Comunicazioni dell’esito
delle elezioni.
1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio
dell’ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno
riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli
eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell’ordine.
2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio
nazionale dell’ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore
della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o
provinciale dell’ordine.
Articolo 24.
Adunanza del consiglio regionale o provinciale
dell’ordine - Cariche.
1. Il presidente del consiglio dell’ordine uscente o il commissario,
entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti
eletti del consiglio regionale o provinciale dell’ordine e li convoca per
l’insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età,
si procede all’elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e
di un tesoriere.
2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale
dell’ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di
cui all’articolo 25.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell’ordine occorre
la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice
presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per
età.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed
il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare,
l’opinione più favorevole all’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare
e, negli altri casi, il voto del presidente.
Articolo 25.
Rinnovo delle elezioni nel
consiglio regionale o provinciale dell’ordine.
1. Il tribunale o la corte d’appello competenti per territorio, ove
accolgano un ricorso che investe l’elezione di tutto un consiglio regionale o
provinciale dell’ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al
consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell’ordine ed al Ministro di grazia e
giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell’articolo
16.
Articolo 26.
Sanzioni disciplinari.
1. All’iscritto nell’albo che si renda colpevole di abuso o mancanza
nell’esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme
alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può
essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell’ordine una
delle seguenti sanzioni disciplinari: a) avvertimento; b) censura; c)
sospensione dall’esercizio professionale per un periodo non superiore ad un
anno; d) radiazione. 2. Oltre i casi di sospensione dall’esercizio
professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione
dall’esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei
contributi dovuti all’ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a
limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio
dell’ordine, quando l’iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.
3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l’iscritto, con
sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non
inferiore a due anni per reato non colposo.
4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel
caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di
procedura penale.
5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale
l’interessato può ricorrere a norma dell’articolo 17.
Articolo 27.
Procedimento disciplinare.
1. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine inizia il
procedimento disciplinare d’ufficio o su istanza del procuratore della
Repubblica competente per territorio.
2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la
notifica all’interessato dell’accusa mossagli, con l’invito a presentarsi, in
un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio
dell’ordine per essere sentito. L’interessato può avvalersi dell’assistenza di
un legale.
3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni
all’interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.
4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3
avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del
consiglio dell’ordine ed all’albo del comune dell’ultima residenza
dell’interessato.
Articolo 28.
Consiglio nazionale
dell’ordine.
1. Il Consiglio nazionale dell’ordine è composto dai presidenti dei
consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di
Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6. Esso dura in carica tre
anni.
2. E’ convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e
giustizia.
3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un
segretario ed un tesoriere.
4. Il presidente ha la rappresentanza dell’ordine ed esercita le
attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal
Consiglio.
5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.
6. Il Consiglio nazionale dell’ordine esercita le seguenti
attribuzioni: a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento
dell’ordine; b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’ordine e provvede
alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; c)
predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli
iscritti, e lo sottopone all’approvazione per referendum agli stessi; d) cura
l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione
relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i
rappresentanti dell’ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale,
ove sono richiesti; f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero
di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche
per la formazione professionale; g) propone le tabelle delle tariffe
professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per
il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e
giustizia di concerto con il Ministro della sanità; h) determina i contributi
annuali da corrispondere dagli iscritti nell’albo, nonché le tasse per il
rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I
contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire
le spese per una regolare gestione dell’ordine.
Articolo 29.
Vigilanza del Ministro di
grazia e giustizia.
1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l’alta vigilanza
sull’ordine nazionale degli psicologi.
Articolo 30.
Equipollenza di titoli.
1. All’esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della presente
legge possono partecipare altresì i possessori di titoli accademici in
psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio
universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano
internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto
l’equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università
italiane.
Articolo 31.
Istituzione dell’albo e
costituzione dei consigli regionali
e provinciali dell’ordine.
1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del
tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni
dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede
alla formazione dell’albo professionale degli aventi diritto all’iscrizione a
norma degli articoli seguenti.
2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati
della sessione speciale dell’esame di Stato per i titoli di cui all’articolo
33, comma 1, indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali
dell’ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede
altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori
ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.
Articolo 32.
Iscrizione all’albo in sede
di prima applicazione della legge.
1. L’iscrizione all’albo, ferme restando le disposizioni di cui alle
lettere a), b) e d) dell’articolo 7, è consentita su domanda da presentarsi
entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all’articolo 31: a)
ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza
che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università
italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano
internazionale nonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in
discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un
posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui
accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia; b) a
coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni
pubbliche con un’attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui
accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico
concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;
c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera
continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia
con enti o istituzioni pubbliche o private; d) a coloro che abbiano operato per
almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel
campo specifico a livello nazionale o internazionale.
Articolo 33.
Sessione speciale di esame
di Stato.
1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione
speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi: a) coloro che
ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso un’istituzione pubblica in materia
psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea; b) coloro i
quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in
possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami,
conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di
perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da
almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni
universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare
rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali
titoli non abbiano richiesto l’equipollenza con la laurea in psicologia conseguita
nelle università italiane, e che documentino altresì di aver svolto per almeno
due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo; c) i
laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la
laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di
psicologo contrattualmente riconosciuta dall’università, nonché i laureati che
documentino di avere esercitato con continuità tale attività, presso enti o
istituti soggetti idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso
un’istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.
Articolo 34.
Ammissione all’esame di
Stato degli iscritti
ad un corso di
specializzazione.
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, sono ammessi
a sostenere l’esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il
conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento
dell’entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di
specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che
documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma
oggetto della professione di psicologo.
(È autorizzata
l’iscrizione all’albo degli psicologi di coloro che, ammessi con riserva
all’esame di Stato di cui all’articolo 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
lo abbiano successivamente superato. Le disposizioni del predetto articolo 34
continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda per l’ammissione alla prima sessione dell’esame di
Stato successiva alla data di entrata in vigore della legge n.4 del 14/01/99).
Articolo 35.
Riconoscimento dell’attività
psicoterapeutica.
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, l’esercizio
dell’attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti
all’ordine degli psicologi o medici iscritti all’ordine dei medici e degli
odontoiatri, laureatisi entro l’ultima sessione di laurea, ordinaria o
straordinaria, dell’anno accademico 1992-1993, dichiarino, sotto la propria
responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in
psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l’indicazione delle
sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e
professionale, documentando la preminenza e la continuità dell’esercizio della
professione psicoterapeutica (2/cost).
2. E’ compito degli ordini stabilire la validità di detta
certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
n.4 del 14/01/99.
Articolo 36.
Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 31, 32 e 33 si
fa fronte a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia.
Note
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1989, n. 46, S.O.
(2) Con D.M. 12 ottobre 1992 (Gazz. Uff. 29 ottobre
1992, n. 255), modificato dal D.M. 17 marzo 1994 (Gazz. Uff. 22 marzo 1994, n.
67), sono state stabilite le modalità per la presentazione delle domande di
riconoscimento all’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 412 (Gazz. Uff. 23 agosto 1995, n. 35, Serie speciale) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 35 e 32 della Costituzione.