Il Counseling torna in mano agli Psicologi. Vinta una battaglia storica!

finalmente, una sentenza del Tribunale di Milano – resa possibile dalla resistenza dell’Ordine della Lombardia, guidato da AltraPsicologia – chiarisce una volta per tutte la situazione...

Pubblicato il 09|11|2011
6 minuti di lettura

qualcosa

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Da sempre AP sostiene che non è corretto formare psicoterapeuti, per i quali è previsto un lungo, impegnativo e costoso percorso e, contemporaneamente, consentire la formazione e l’ingresso nel mercato dei cosiddetti counselor che tale percorso non rispettano. Ora, finalmente, una sentenza del Tribunale di Milano – resa possibile dalla resistenza dell’Ordine della Lombardia, guidato da AltraPsicologia – chiarisce una volta per tutte la situazione: non solo tale prassi non è corretta, ma crea i presupposti per la sussistenza di un reato!

I Giudici, infatti, scrivono che l’insegnamento dell’uso degli strumenti di conoscenza ed intervento in campo psicologico a persone estranee alla professione equivale in tutto e per tutto a facilitare l’esercizio abusivo della professione!

Il tribunale di Milano ha depositato di recente questa preziosa sentenza sul ricorso presentato da scuole e associazioni che formano o rappresentano Counselor contro alcune delibere dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia con le quali si ribadisce la piena applicabilità dell’ Art. 21 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani*.

L’articolo 21 è una disposizione cruciale perché dà agli Ordini gli strumenti per perseguire chi, da Psicologo, forma all’utilizzo di strumenti operativi e conoscitivi propri della nostra professione persone che non hanno né seguito il corso di studi universitari né superato l’Esame di Stato. Ciò, lo abbiamo più volte sostenuto nei nostri interventi pubblici e viene riportato in sentenza, riteniamo accada per i counselor e per altre pseudo-professioni.

L’approvazione della delibera milanese sull’art. 21 si è resa necessaria giacché la legittimità di questa disposizione è stata a volte messa in dubbio, prima di oggi: a detta di qualcuno avrebbe potuto violare il sacrosanto principio costituzionale della libertà di insegnamento.

Ora, finalmente, i giudici chiariscono fino in fondo che così non è: l’articolo 21 tutela gli utenti dall’uso sconsiderato di strumenti psicologici e garantisce l’efficacia degli interventi. E sarebbe grave non applicarlo perché si consentirebbe ad una professione non riconosciuta come quella dei cosiddetti counselor di esercitare attività da Psicologi.

Viene confermata in pieno la posizione di AltraPsicologia, fatta propria dall’attuale consigliatura dell’Ordine lombardo nella sua complessiva azione di tutela e sostegno della professione.

Il giudizio che ha dato adito a questa sentenza, davvero storica, è stato prodotto grazie alla intransigente azione di tutela della professione condotta dai rappresentanti di AltraPsicologia nell’Ordine della Lombardia con tutta una serie di iniziative concrete. Soprattutto il richiamo per la qualità della formazione specialistica operato con il varo della Carta Etica per le Scuole di Psicoterapia trova oggi un autorevole riscontro formale. Ora qualcosa dovrà cambiare .

Al presidente Grimoldi e a tutti i colleghi consiglieri dell’Ordine della Lombardia – che con le loro decise prese di posizione hanno reso possibile questo chiarimento, auspicato da almeno 20 anni ma sempre evitato degli altri Ordini regionali e dal Consiglio Nazionale – va, oggi, la gratitudine della nostra Associazione e dell’intera Psicologia italiana.

Per AltraPsicologia
Il Presidente
Felice Damiano Torricelli

OPL, e con noi la Psicologia tutta, ha vinto il ricorso con la sentenza 10289/2011 che non esitiamo a definire “storica” .

Citiamo direttamente due passi della sentenza:

“Sarebbe davvero grave se si insegnasse ai terzi l’uso degli strumenti conoscitivi, in un ambito professionale come quello riservato allo Psicologo che richiede, se possibile, una sensibilità ancora maggiore, trattandosi della personalità di ciascun individuo e la necessità di un lavoro di ristrutturazione dell’intimo e di riorganizzazione del sistema cognitivo-emotivo.”

E ancora:

“deve convenirsi con la difesa del resistente che l’insegnamento dell’uso degli strumenti a persone estranee equivale in tutto e per tutto a facilitare l’esercizio abusivo della professione, ciò che la legge e il codice deontologico (art. 9) tutelano direttamente prescrivendo comportamenti attivi per impedirlo.”

Ma la sentenza è entrata ancora di più nel merito della questione, ponendo finalmente uno spartiacque che difficilmente da ora in avanti potrà essere scavalcato.

Per capire in profondità cosa è successo e cosa da oggi cambierà nel panorama della Psicologia, la sentenza commentata dal Presidente OPL , riportata qui a seguire.

Pubblicato da
Felice Damiano Torricelli
il 9/11/11 nella categoria Tutela dei confini professionali.



La sentenza commentata dal Presidente OPL


Hanno voluto che fosse un giudice a dirlo, e il giudice ha parlato chiaro.

I seguaci del counseling in un anno ci hanno portati dapprima di fronte all’antitrust, poi di fronte al Tribunale Ordinario, per cercare di sostenere che il Counseling è una disciplina autonoma rispetto alla Psicologia e che può essere insegnato sempre e a tutti.

Il responso è stato chiaro perché c’è un limite a ciò che si può insegnare a persone che non hanno un' adeguata formazione e abilitazione: insegnare il counseling ad un idraulico è come consegnare nelle sue mani un bisturi simbolico, è un atto temerario con conseguenze potenzialmente nefaste.

Grazie al chiaro e forte segnale di un organo giurisdizionale attento, preparato e culturalmente in linea con i più autorevoli indirizzi europei, il Tribunale di Milano, che ha emesso sentenze storiche per tutti gli Psicologi italiani, confermate in tutti i gradi di giudizio (valga per tutti la sentenza Platè) abbiamo alcuni concetti più chiari: il codice deontologico degli Psicologi, anzitutto, non si tocca. La formazione di cittadini non abilitati nell’uso delle tecniche psicologiche non è ammesso. La Psicologia, grazie all’Ordine che appartiene a tutti noi, è riservata agli Psicologi. L’abusivismo, e la formazione di abusivi, non può essere tollerato e l’Ordine ha il compito di sorvegliare e di intervenire.

“Loro” invece volevano che venisse sospesa la “carta etica”, forse avrebbero visto con favore anche una messa alla berlina dello stesso codice deontologico là dove, nell’articolo 21, afferma una regola, un limite, un ostacolo, certo, al comportamento motivato dal lucro di una minoranza di formatori che vorrebbero formare tutti e su tutto. Soprattutto, il tema era quello non nominato: il denaro, non l’epistemologia, non la buona colleganza, non la scienza, non le regole e il senso che esse hanno a tutela del cittadino.

Complice la crisi che fa paura, sempre più si cede alla tentazione di aprire i corsi a tutti, cercando scuse per un comportamento lesivo dei colleghi e dei cittadini, laddove invece pagherebbe lavorare sulla qualità, come altri con fatica e dedizione fanno. La Psicologia è in fondo in Italia una professione giovanissima e dai contorni permeabili, che ha bisogno di essere tutelata e praticata solo da chi è abilitato dalla legge. Se il counselor non è uno psicologo, se il neuropsicologo non è uno psicologo, se lo psicologo dello sport o della scuola non sono degli Psicologi, la stessa legge 56 perde del suo significato di tutela dei cittadini che si rivolgono con fiducia ad un soggetto in quanto detentore di un titolo controllato.

L’insegnamento dell’uso di tecniche psicologiche, ad esempio in un corso di counseling può essere un business altamente lucrativo consistente nella vendita di competenze psicologiche rese disponibili a tutti coloro, e sono moltissimi, che nella vita avrebbero voluto fare gli psicologi ma hanno fatto altro. Il counseling è un pericoloso balsamo per i loro rimpianti.

Questa sentenza (Pres. ed estensore dr. Malaspina) interviene in un periodo molto difficile per l'economia come gli Psicologi (nella loro veste di cittadini, terapeuti e professionisti ben sanno) a cavallo di proposte, leggi ed ipotesi sulla riforma delle professioni: la chiarezza dei principi affermati avrà effetti positivi nel contesto territoriale e sociale nel quale operiamo e, si spera, segnerà uno spartiacque tra chi indica scorciatoie per svolgere attività professionali (che alle persone serie costano anni, investimenti e sacrifici) e chi si forma nelle aule universitarie e studia, ricerca, approfondisce ed avrà il grande merito di garantire e rassicurare gli utenti sulla qualità della preparazione degli operatori.

Il chiarimento giurisprudenziale è avvenuto con il massimo grado di professionalità e autonomia di giudizio e di questo dobbiamo essere orgogliosi e felici, come Psicologi e come cittadini.

Il Presidente OPL
Mauro Grimoldi




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